lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto trattasi di attività giustificata da “stato di necessità” per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, con le seguenti modalità:
- nel Comune di residenza;
- nell’ATC di residenza;
- nelle Aziende Faunistico – Venatorie , ove risultante Socio e/o autorizzato, anche al di fuori del proprio Ambito Territoriale di Caccia;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi.
L’attività venatoria è limitata ai soli residenti in Puglia e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
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